
24/10/2013, 17:02
L’Istituto Ricerca Fiscale presieduto da Giovanni Lepre in una nota, rammenta che se il contribuente riceve un avviso di accertamento e rinuncia a presentare ricorso, ottiene una riduzione delle sanzioni.
Tale accettazione dell’atto giuridicamente è definita acquiescenza.
L’acquiescenza assicura la riduzione a un terza delle sanzioni amministrative irrogate, a condizione che il contribuente:
– Rinunci a impugnare l’avviso di accertamento;
– Rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione,
– Provveda a pagare, entro il termine fissato per il ricorso, ossia 60 giorni dalla notifica dell’atto, le somme dovute, ovviamente tenendo conto della riduzione delle sanzioni.
Se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione”, l’acquiescenza determina un’ulteriore riduzione della sanzione: a un sesto anziché a un terzo.
I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione o a rate presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:
– Il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intrattenimenti;
– Il modello F23 per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti. (Fonte: Lepre Group)
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